Organismo di ispezione

Laboratorio Metrologico - Servizio di verifica periodica bilance

Laboratorio Metrologico – Servizio di verifica periodica bilance (Organismo di Ispezione), Idecon Srl
Laboratorio Metrologico – Servizio di verifica periodica bilance (Organismo di Ispezione), Idecon Srl

La verificazione periodica degli strumenti di misura (bollino verde) è il controllo periodico obbligatorio prescritto e regolato dalla legge e consiste nell’accertare le presenza / integrità dei bolli, della marcatura CEM e del rispetto degli errori massimi tollerati.

Le nostre competenze nel campo della misurazione e nel controllo qualità ci hanno consentito di aggiungere questo servizio in modo da poter seguire i nostri clienti al 100%: dalla fornitura dello strumento, alla manutenzione, fino al controllo legale.

L’esito positivo della Verificazione Periodica è attestato mediante l’applicazione di un bollino adesivo riportante il riferimento dell’Organismo di Ispezione e la data di scadenza della prossima Verificazione.

Laboratorio Metrologico: il Libretto Metrologico

Nel Libretto metrologico dovranno essere annotati gli eventi di rilievo intervenuti sullo strumento.
Tra questi vi è la data di messa in servizio, le verifiche periodiche, le riparazioni, i controlli casuali degli organismi preposti, le cessioni, etc.

È importante sapere che il decreto 93 del 21 aprile 2017 non definisce il formato del libretto, ma indica le informazioni minime che devono essere contenute:

  1. Nome, indirizzo del titolare dello strumento ed eventuale partita IVA;
  2. Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
  3. Codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
  4. Tipo dello strumento;
  5. Marca e modello;
  6. Numero di serie;
  7. Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale;
  8. Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;
  9. Data di messa in servizio;
  10. Nome dell’organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
  11. Data e descrizione delle riparazioni;
  12. Data della verificazione periodica e data di scadenza;
  13. Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo» (il decreto non indica però cosa si intenda per “strumento temporaneo”)
  14. Controlli casuali, esito e data (i controlli casuali sono quelli effettuati dalle CCIAA).
Laboratorio Metrologico – Servizio di verifica periodica bilance (Organismo di Ispezione), Idecon Srl

Laboratorio Metrologico: cosa dice la legge

Quando è obbligatoria la verificazione periodica bilance?

Estratto del D.M. 21 aprile 2017. N.93

Art.4
Verificazione periodica

….

  1. Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell’allegato IV (1 anno) che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell’allegato IV e decorre dalla data dell’ultima verificazione.

….

  1. Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

 

Quali sono gli obblighi dei titolari degli strumenti di misura (utilizzatori)?

Estratto del D.M. 21 aprile 2017. N.93

Art.8
Obblighi dei titolari degli strumenti

  1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:
  2. a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2;
  3. b) mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  4. c) curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  5. d) conservano il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  6. e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
  7. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b) , c) , d) ed e) , sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.